1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al comma 2, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dal comma 1 sono inaspriti in misura di un anno per ciascuna fattispecie e le regioni dispongono il commissariamento ad acta del comune inadempiente, assegnando alla provincia competente per territorio il censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco. Alla stessa provincia è contestualmente trasferita la gestione di fondi europei, statali e regionali eventualmente assegnati al comune inadempiente per le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi per un tempo pari alla durata del commissariamento ad acta. A decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di commissariamento ad acta e nelle more della definizione del censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, il comune inadempiente è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi nelle aree percorse dal fuoco, fatto salvo il diritto a rivalersi sul responsabile dell'incendio. Gli oneri del procedimento di commissariamento ad acta sono posti a carico del comune inadempiente».